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TRIBUNALE DI FIRENZE (SENT. N. 704 17 marzo 2021) annulla decreto ingiuntivo per errata comunicazione dei tassi di interesse di quattro contratti di leasing

Il Tribunale di Firenze ha  riconosciuto un principio base dei contratti di leasing: il tasso interno di attualizzazione è un elemento specifico del contratto e se errato corrisponde alla violazione sia del comma VIII articolo 117 Tub sia del comma IV articolo 117 TUB.

La sentenza sancisce che, dalla lettura congiunta dei commi IV, VIII, VII dell’art. 117 TUB e della Trasparenza per gli intermediari finanziari regolata da Banca d’Italia in riferimento ai contratti di leasing, la comunicazione del TIR (tasso interno di attualizzazione) dei contratti di leasing debba ritenersi nulla ai sensi del comma VIII dell’art. 117 TUB, laddove il parametro comunicato sia difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia.
Infatti ai sensi del comma IV art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati: la Trasparenza impone per i contratti di leasing venga indicato il tasso interno di attualizzazione. Se il contratto non contiene l’indicazione del TIR esso non contiene l’indicazione del tasso di interesse obbligatorio.
Ne consegue così l’applicazione dell’art. 117 comma VII TUB ed il conseguente ricalcolo degli interessi.

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